Green conditionalities e ISO 50001: cosa cambia per gli energivori?

con Nessun commento

A valle del parere espresso da ARERA, è stato pubblicato il decreto MASE per “condizionalità green” per le imprese a forte consumo di energia elettrica che beneficiano di agevolazioni in bolletta destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili che disciplina le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n.169, da parte delle imprese energivore (c.d. Condizionalità verdi). Si ricorda che, ai sensi articolo 3, comma 8 del decreto legge, le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute al rispetto dell'obbligo della diagnosi energetica e all'adozione di almeno una misura tra quelle elencate ai punti a, b e c del comma 8 (realizzazione degli interventi con tempo di ritorno di 3 anni previsti dalla diagnosi; copertura di almeno il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio; investimento di almeno il 50% dell’agevolazione in interventi per la riduzione dei gas a effetto serra).

L’impresa energivora, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco energivori, dichiara di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione, includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo. Alle imprese multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell’impresa energivora conformemente alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022. In applicazione di quanto previsto al periodo precedente, l’impresa trasmette sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA la diagnosi energetica dei siti oggetto di clusterizzazione.

MA COSA DEVE FARE UN'AZIENDA CERTIFICATA ISO 50001 ENERGIVORA CHE NON HA IMPLEMENTATO UNA DIAGNOSI ENERGETICA USUFRUENDO DELLA POSSIBILITA', PREVISTA PER LEGGE, DI SVOLGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA ALL'INTERNO DEL PROPRIO SGE?

Il GdL di ENEA ha fatto sapere che "ci si può anche riferire all'analisi enegetica redatta all'interno del sistema di gestione, purchè sia conforme all'Allegato II del D-Lgs.
102/2014. Questo vuol dire che, alla stragua di una diagnosi energetica classica, dovranno essere riportati tutti gli interventi che si intende realizzare in caso di green conditionality a. Tale documentazione va caricata sul Portale ENEA Audit102 prima della richiesta da presentare tramite portale."

Nessun nuovo obbligo quindi per le aziende energivore certificate ISO 50001!